Ed il C.O.N.I. disse…

28 Marzo 2008 da Ping Pong Italia 

Se ne è parlato tanto ma, come al solito c’è qualcuno che ha detto: “Ma va! Ma dai! Ma il C.O.N.I. mica manda a stendere le proposte di modifica di un Presidente Federale che ha la maggioranza assoluta!” “E’ mai possibile che un Personaggio influente come Sciannimanico, che conosce personalmente tanti grandi nomi legati a sponsor importanti, che sta risollevando senza problemi la F.I.Te.T. dalle accuse di Bilancio Disastrato, che ha addirittura manipolato e portato a se l’arrivo dei potenti Circoli del BuonGoverno Sportivo,… si fa dare un secco altolà dal C.O.N.I.? Va a finire che questa “missiva minatoria” non esiste, o non è così esplosiva come si ciancia su quei forum e blog che gettano fango su chi fa, sbaglia anche, ma lavora per noi!”.

Eccovi la vera lettera che il C.O.N.I., a firma Raffaele Pagnozzi (mica bruscoline), ha inviato alla Dottoressa Carla Varese, Segretaria Generale della F.I.Te.T., è ovviamente integrale, nonostante gli articoli più dibattuti siano quelli che ben sapete. Buona lettura. (A.V.)

DIREZIONE AFFARI LEGALI

Supporto Conformità Statuti e Regolamenti

MaF/f087modstat - Prot. n. 179

Roma, 21 marzo 2008

Al Segretario della

Federazione Italiana Tennis Tavolo

Dr. ssa Carla Varese
Stadio Olimpico – Curva Nord
00194 Roma

Oggetto: Statuto

Con riferimento alla nota n. 9009 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto le modifiche apportate allo Statuto federale, approvate dal Consiglio Federale con delibera 154/2007, si segnalano gli emendamenti da apportare al fine di adeguare il testo ai Principi Fondamentali, ai Principi di Giustizia sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Art. 5 – Tesserati

Comma 1

Tra i tesserati va prevista la figura del medico sociale e federale.

Art. 6 – Scopi

Comma 5

Il titolo completo della normativa da richiamare è “Norme sportive Antidoping”.

Art. 14 – Vincolo federale

Comma 5

Il secondo periodo del comma “Sono, in ogni caso, fatti salvi….” non ha relazione con il contenuto dell’articolo e va cancellato.

Art. 15 – Norme comuni per l’affiliazione e la riaffiliazione – comunicazioni di variazione

Comma 8

Il comma in esame va depennato per le osservazioni di cui al successivo art. 29.

Art. 16 – Norme comuni per il tesseramento

Comma 2

Dalla formulazione della norma si desume che il vincolo sportivo decorre dagli 8 anni, età minima prevista per lo svolgimento dell’attività agonistica, sino al compimento del ventunesimo anno. Se così fosse, infatti, si tratterebbe di un vincolo di durata eccessiva.

Si chiede pertanto di fornire chiarimenti al riguardo.

Comma 3

Sostituire “patria potestà” con “potestà genitoriale”.

Comma 4

Si evidenzia che tutti i requisiti per il tesseramento devono essere indicati nello statuto.

Nello statuto devono essere indicati gli organi titolari della funzione. Nel caso, in esame, pertanto, deve essere ripristinato il riferimento al Consiglio federale.

Comma 7

Tra i casi di cessazione del tesseramento occorre prevedere anche le dimissioni ed il mancato rinnovo della tessera.

Art. 17 – Diritti e doveri delle società

Comma 1 Lett. d)

Si ripete il contenuto della lett. d) dell’art. 15. La norma va depennata; trattasi di un requisito e non un dovere della società.

Art. 18 – Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo

Comma 4

La disciplina del titolo sportivo deve essere disciplinata unicamente nell’ambito del Regolamento organico senza ulteriori rinvii ad altre normative.

Art. 19 - Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle società

Comma 1

Nel presente comma si prevede la cessazione delle sezioni delle polisportive.

Nell’articolo relativo all’affiliazione non è riportata la disciplina dell’affiliazione delle sezioni di polisportive per la quale è opportuno provvedere ad una integrazione.

Art. 22 - Arbitri

Al precedente articolo 5 si indicano gli ufficiali di gara e non gli arbitri.

Attenersi a tale previsione sia nel titolo che nell’articolo.

Comma 5

Aggiungere, tra le cause che determinano la perdita della qualifica, il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

Art. 24 – Assemblea generale nazionale

Comma 1

Lett. c)

Richiamare l’art. 32 in luogo dell’art. 31.

comma 3

Sostituire “comma 1b)” con “ comma 1a)”.

Depennare il secondo periodo del comma perché ripete il comma 1 dell’art. 28.

Comma 6

Integrare prevedendo il riferimento anche ai tecnici di cui al comma 1 lett. d).

Art. 25 – Compiti dell’Assemblea generale

Comma 1

lett. b)

Richiamare, per gli atleti ed i tecnici, l’art. 39 in luogo dell’art. 38.

Art. 26 – Assemblea nazionale di categoria

Comma 2

Lett. c)

Depennare le parole “ lettera d”.

Art. 27 - Convocazione delle assemblee

Comma 2

Dopo “Giochi olimpici” aggiungere “ estivi”.

comma 10

Per la richiesta di assemblea straordinaria, si deve prevedere che questa possa essere richiesta, oltre che dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, anche dalla metà più uno dei rappresentanti degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria come disposto al punto 8 dei Principi Fondamentali.

Art.28 - Partecipazione – Partecipazione alle assemblee e svolgimento

Comma 2

Depennare il termine “definitivi”. I provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi.

Comma 4

Il comma va depennato perché ripete il contenuto del successivo art. 33 commi 6 e 10.

Comma 6

Precisare che per l’elezione con acclamazione occorre l’unanimità.

Comma 7

Depennare il comma. Il contenuto è riportato al successivo art. 30 comma 2.

Art. 29 - Attribuzione dei voti - voti aggiuntivi

Si rileva che le modifiche introdotte contrastano con quanto stabilito in materia al punto 3) dei Principi emanati dal CONI. Ferme restando le considerazioni della GiuntaNazionale di cui al provvedimento n.494 del 26 ottobre 2004 in ordine alla necessità da parte del Consiglio Federale, stante l’attuale sistema di riconoscimento dei voti plurimi previsto dallo statuto vigente, di adottare preventivamente adeguati correttivi sottesi ad eliminare illegittime concentrazioni di voti, si rappresenta che il criterio di attribuzione dei voti predetti deve essere unico per tutte le assemblee (nazionali e territoriali) senza dar luogo a differenze relative al diritto di voto espresso in ambito nazionale ed in ambito periferico.

Art. 30 - Validità delle assemblee e delle deliberazioni assembleari

Comma 1

2° cpv

Il Comma deve essere riformulato indicando per la validità delle assemblee elettive in seconda convocazione, oltre alla percentuale dei voti, anche la percentuale degli aventi diritto a voto, tale da garantire l’ampia partecipazione dei votanti, come previsto al punto 7) dei Principi CONI.

Comma 3

Fermo restando che il comma ripete il disposto dell’art. 74 comma 4, si rinvia a quanto osservato al precedente comma 1.

Comma 5

Depennare il richiamo al comma 3 non pertinente.

Nel testo in esame è necessario disciplinare il ricorso contro la validità dell’assemblea indicando l’organo competente al riguardo.

Art.32 - Elezione dei tecnici sportivi all’interno delle società

Rinumerare i commi.

Art.34 – Commissione Verifica Poteri

Comma 5

Indicare l’organo competente.

Art. 35 – Commissione di scrutinio

Comma 4

Depennare la norma. La Commissione verifica poteri, infatti, conclude i lavori in chiusura dell’assemblea. Pertanto devono essere due distinti e separati organi assembleari.

Art. 36 – Presentazione delle candidature

Comma 3

È opportuno definire chiaramente se le candidature di seguito elencate devono essere sottoscritte da tutti i soggetti indicati o ciascuna dai rappresentanti delle singole categorie.

Comma 5

Il contenuto del comma va riportato al successivo art. 72 che disciplina i requisiti.

Comma 6

Non si comprende il significato della disposizione. La candidature non sono presentate dalle società, ma sottoscritte.

Art. 38 – Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle assemblee generali

Comma 3

Riformulare il comma indicando che anche in caso di ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti presenti. Per l’elezione alla carica di Presidente, infatti, in linea con le previsioni dell’ordinamento sportivo è sempre richiesto il quorum indicato.

Comma 4

1° cpv

Sostituire “mandati successivi” con “mandati consecutivi”.

2° cpv

Dopo il termine maggioranza inserire “alla prima votazione”, come disposto al punto 13 dei Principi emanati dal CONI.

Depennare l’ultimo periodo dal presente capoverso.

Il riferimento alle disposizioni previste per i casi di decadenza non è pertinente.

Art. 39 – Il Consiglio Federale

Comma 2

Si chiede di indicare chi sono i Coordinatori delle Aree Centrali.

Art. 40 – Compiti del Consiglio federale

Comma 1 Lett. d) punto 2

Lett. d) punto 2Eliminare il riferimento agli organismi.

Lett. e) punto 2

Depennare il punto. Il Consiglio approva i bilanci; la relazione che li accompagna è del Presidente, come indicato all’art. 8.

Lett. g) punto 5

Fare riferimento alle Norme Sportive Antidoping in luogo del Regolamento.

Art. 42 – Integrazione Consiglio Federale

Comma 3

La stampa del presente comma non è completa. Riformulare la norma.

Art.43 - Il Consiglio di Presidenza

comma 5

Integrare il comma precisando che l’ultimo periodo è riferito alla convocazione del Consiglio.

Art. 51 – Competenza dell’assemblea generale regionale

Comma 3 lett. b)

Riformulare la richiesta di assemblea straordinaria conformemente a quanto previsto per l’assemblea nazionale. L’assemblea, infatti, deve essere convocata su richiesta delle varie componenti e non soltanto degli aventi diritto a voto.

Comma 4

Il comma ripete il contenuto del 2° cpv della lett. a) e può essere quindi depennato.

Art. 55 – Il Consiglio regionale

Comma 1

Riportare il numero dell’articolo.

Art. 65 – Principi della Giustizia federale

Correggere la numerazione dell’articolo.

Comma 3

Nel rispetto del punto 3) dei Principi di Giustizia emanati dal CONI, inserire la durata massima dei provvedimenti cautelari pari a 60 giorni.

Comma 4

Depennare dalla parole “ Esperiti i gradi di giustizia…” sino al termine del comma.

Tutta la materia è disciplinata nelle richiamate Norme sportive antidoping.

Comma 5

Nell’ultimo capoverso dopo le parole “procura federale” aggiungere “ed agli arbitri”.

Art. 66 – Organi della Giustizia Federale

Correggere la numerazione dell’articolo.

Comma 1

Il mandato degli organi di giustizia è in coincidenza del quadriennio olimpico. Depennare il termine “agonistici”.

Comma 6

Attenersi all’art. 5 che prevede gli Ufficiali di gara.

Comma 7

Va attribuita all’organo in esame la competenza in primo grado in materia di doping.

Art. 66 – Termini per l’adozione dei provvedimenti

Correggere la numerazione dell’articolo.

Comma 4

Ridurre il termine da 20 a 10 giorni. Il limite massimo infatti è pari a 90 giorni.

Art. 71 – Riabilitazione

Le norme sulla riabilitazione non sono corrette.

Nel presente testo è sufficiente prevedere l’istituto e l’organo competente ad emettere il provvedimento, rinviandone la disciplina al Regolamento di giustizia.

Art. 72 – Requisiti per l’eleggibilità o nomina alle cariche federali

comma 1 lett. f)

Precisare che la disposizione, relativa al tesseramento di almeno due anni nell’ultimo decennio, si applica esclusivamente per le candidature dei soli atleti e tecnici, come indicato al comma 5 dell’art. 36.

Art. 74 – Modifiche allo Statuto

Comma 4

Oltre alla percentuale dei voti, per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, occorre indicare la percentuale delle persone fisiche. Si veda nota all’art. 30 comma 3.

Art. 75 – Il Segretario generale

Comma 4

Depennare l’ultima frase. Lo Statuto, infatti, non prevede altri organi centrali oltre quelli indicati al precedente capoverso.

Si segnala, infine, la necessità di inserire una disciplina relativa alla tutela sportiva delle atlete in maternità secondo le indicazioni del punto 29 dei richiamati Principi del CONI.

    IL SEGRETARIO GENERALE

    Raffaele Pagnozzi

Commenti

6 risposte per “Ed il C.O.N.I. disse…”

  1. ittennico ha scritto il 28 Marzo 2008 21:14

    beh! direi che è MOLTO grave non rendere nota ufficialmente questa cosa…
    a parte il fatto che parecchie sembramo minkiate.. segnalate giusto per “fare il culo” meglio…la richiesta sull’articolo 29 (seppur che si capisce male.. magari dovresti ripostarlo.. o l’avrai già fatto…) sancisce, io credo, l’inutilità dello svolgimento dell’assemblea.
    Non è fisicamente possibile modificare tutte queste cose ;od anche capire se , chi lo sa.. il coni può intervenire ,in fondo.. anche lui.. a così pochi giorni da un’assemblea programmata da tempo.. o capire! se .. prima di fare sta assemblea .. perlomeno si poteva ,anzi.. DOVEVA attendere il parere dell’ente sportivo a cui si è affiliati..
    Credo sia un casino grosso, troppo grosso per avere ilcoraggio di andare testardamente avanti e magari fare le modifiche “in direta”(mi sa che forse, è legalmente possibile ma assolutamente improponibile..).
    Un danno all’immagine importante , un autogoal difficile da giustificare , una cazzata davvero ardua da difendere.

  2. John Wayne ha scritto il 28 Marzo 2008 21:43

    Direi solo…Sti cazzi.
    Besos

  3. lelesguizzero ha scritto il 30 Marzo 2008 00:04

    Con questa lettera franceschino nostro ci si pulisce il kulo.

  4. ittennico ha scritto il 30 Marzo 2008 20:50

    effettivamente…

  5. attila ha scritto il 31 Marzo 2008 14:02

    Sempre signorile..sguiz..d’altronde..dai, lava i piatti su…

  6. lelesguizzero ha scritto il 31 Marzo 2008 15:12

    La signorilità non c’entra, vi ho solo anticipato di qualche giorno quello che sarebbe successo con quella letteronza del coni.

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